Statuto

SOCIETA' PRO MANIFESTAZIONI S.NICOLAO OSOGNA

STATUTO


ART. 1 
Costituzione: Le mamme dei piccoli che frequentano la casa comunale dei bambini di Osogna, riunitesi in data 20/10/1980, decidono di costituire una società sotto la seguente denominazione:

SOCIETA' PRO MANIFESTAZIONI S.NICOLAO OSOGNA
ART. 2 
Scopo della società: 
Con la costituzione della citata società si intende:
  a) Continuare con la tradizionale manifestazione del 6 dicembre, riproposta come vera festa dei  
    bambini ritenendo pertanto opportuna la loro attiva partecipazione con una preventiva preparazione coordinata dalla maestra della Casa Bambini e dalle mamme.
b) Apportare sollievo, sia esso di ordine finanziario o morale, laddove dovessero sorgere gravissimi problemi a seguito di infortuni, malattie, ecc.
ART. 3
Beneficiari delle prestazione delle società: 
Delle prestazioni di cui la Società si fa promotrice si intendono aventi diritto i ragazzi che hanno compiuto il primo anno di vita sino a quelli che ancora frequentano la quinta elementare.
ART. 4
Finanziamento:
  1. Dalla precedente Gestione si ottiene il versamento del Fondo cassa esistente di Fr. .........
  2. Il finanziamento che possa permettere l'attuazione di quanto all'ART. 2 avverrà nel seguente modo:  a) Richiesta contributo al Comune; b) Richiesta contributo alla popolazione; c)Allestimento di lotterie nel corso dell'anno previa intesa con altre Società che fanno capo allo stesso sistema ( intesa per quanto riguarda le date ).
 ART. 5
Scioglimento Società:
        
Nel caso in cui, per motivi di qualsiasi ordine, la continuazione della Società non sia più assicurata, l'avere in cassa verrà versato al Municipio il quale lo terrà congelato, per un massimo di 3 anni, a disposizione di chi volesse ricostituire la Società con gli stessi intendimenti. Se ciò non dovesse avvenire, l'importo sarà devoluto in beneficenza dal Municipio stesso ad altre società del paese.

ART. 6
Organi della Società:

Gli organi della società sono:
  1. Il Comitato
  2. Il Consiglio dei Genitori
ART. 7
Composizione del Comitato:

Il Comitato viene nominato la prima volta dalle Fondatrici della Società attingendo i nominativi fra di loro.
Il Comitato può essere composto da un minimo di 3 membri a un massimo di 7.
Esso si compone di:
- un Presidente
- un Vice Presidente
- un Segretario
e di un numero di membri fino al completamento.

ART. 8
Durata in carica e rieleggibilità:    

Il Comitato rimane in carica 3 anni ed è sempre rieleggibile. Le socie fondatrici hanno diritto di far parte del Comitato, fino all'eventuale estinzione della Società. Quando mancheranno nominativi di socie fondatrici dovranno essere chiamate a far parte del Comitato socie facenti parte del Consiglio dei genitori.

ART. 9
Compiti del Comitato. Responsabilità:

a) Amministrare i beni della Società.
b) Adempiere agli scopi di cui all' ART. 2
c) Convocare il consiglio dei genitori
d) Il Comitato è responsabile in solido nei confronti dei Creditori.

ART. 10
Consiglio dei Genitori: Compiti e diritti.

Il Consiglio Genitori è composto da coloro ( madre o padre ) che hanno figli che rispettano quanto all' ART. 3.
Il Consoglio dei Genitori ha il compito di coadiuvare, quando richiesto, il Comitato nell'allestimento di manifestazioni o altro.
Il Consiglio dei Genitori ha il diritto di richiedere la sua convocazione al Comitato qualora lo ritenesse opportuno a seguito di presunte irregolarità o anche nel caso di suggerire miglioramenti nella Gestione della Società.
La richiesta va firmata da 1/3 degli aventi diritto.

ART. 11

Convocazione:
1.Il Comitato si riunisce ogni qualvolta lo ritiene opportuno.
2. Il Comitato deve Convocare almeno una volta all'anno il Consiglio dei Genitori per dar scarico della gestione precedente e ciò entro il 15 Febbraio di ogni anno.
3. Il Comitato convoca il Consiglio Genitori nel caso di nomina di un membro del Comitato da ricercare tra il Consiglio stesso.

Il consiglio Genitori viene pure chiamato a deliberare nel caso di conflitti interni al Comitato che pregiudicano la buona continuazione della Società.

ART. 12

Per i primi tre anni il Comitato sarà composto da 7 membri eletti nelle persone di:

Presidente          Zanella Marilena
Vice Presidente  Guidi Raffaella
Segretario           Imperatori Carla
Membri               Guidi Elda
                           Brusorio Tarcisia
                           Sangiorgio Carmen
                           Apori Carla

Osogna, 27/10/1980

Copia del presente viene inviato al Lod. Municipio di Osogna.


 

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